ANCORA UNA VITTORIA DELLO STUDIO!!! REVOCA DELLA FIDEIUSSIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1957 C.C.

Il Giudice con sentenza n. 2263/2022  depositata in data 12.12.2022 ha così testualmente statuito:" Pertanto, deve considerare rilevante, ai fini della questione della nullità delle clausole contenute nel negozio di fideiussione, la circostanza dell’avvenuta riproduzione nell’ambito dello stesso delle medesime clausole contenute nel modello di condizioni generali di fideiussione per operazioni bancarie predisposto e diffuso

ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO E DEL GIUSTO PROCESSO (ART. 111 COST E 47 CARTA DIRITTI FONDAMENTALI). LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 5 BIS DEL PROCESSO TRIBUTARIO, COME PRINCIPIO RICOGNITIVO DI GARANZIE COSTITUZIONALI ED UNIONALI GIA’ ESISTENTI.

La legge 130/2022 ha modificato l'art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/1992 in materia di processo tributario, stabilendo testualmente:" L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato". In tale contesto l'Amministrazione finanziaria non può "adagiarsi" su interpretazioni "acritiche/cartolari" non supportate da specifici elementi di prova, limitandosi a rideterminare il reddito di società

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