Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21448 In caso di mancata o parziale consegna dei lavori da parte della Pa, l’appaltatore non ha il diritto di risolvere il rapporto ma solo la facoltà di presentare istanza di recesso
In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal Dpr n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della Pa, al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Cc, né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex articolo