IN MATERIA DI BANCAROTTA DEVE ESSERE  DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE ED EZIOLOGICO TRA L’ASSERITA ATTIVITÀ DI RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI  ED IL FALLIMENTO. 

Come evidenziato da giurisprudenza: “In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto