ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO E DEL GIUSTO PROCESSO (ART. 111 COST E 47 CARTA DIRITTI FONDAMENTALI). LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 5 BIS DEL PROCESSO TRIBUTARIO, COME PRINCIPIO RICOGNITIVO DI GARANZIE COSTITUZIONALI ED UNIONALI GIA’ ESISTENTI.

La legge 130/2022 ha modificato l'art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/1992 in materia di processo tributario, stabilendo testualmente:" L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato". In tale contesto l'Amministrazione finanziaria non può "adagiarsi" su interpretazioni "acritiche/cartolari" non supportate da specifici elementi di prova, limitandosi a rideterminare il reddito di società