Il parere negativo della Soprintendenza reso fuori dal contesto istituzionale previsto e relativo ad aree non vincolate non può essere determinante per bloccare un investimento sulle energie rinnovabili. Il Tar ha annullato lo stop della Regione a un parco solare, ordinando un nuovo parere degli enti interessati ma da sviluppare “all’interno” della conferenza dei servizi, e non invece “prima e fuori”. Al centro della controversia c’è il progetto di una centrale fotovoltaica da 384,1 megawatt di potenza e da 228,7 milioni di investimento. Secondo la Soprintendenza però nelle vicinanze del futuro (o futuribile) parco solare «sono stati rinvenuti in superficie diversi ciottoli attribuibili alle facies clactoniane del Paleolitico Inferiore (circa 300mila anni da oggi)». Coerentemente, la Soprintendenza nel 2021 decretava di fatto la fine anticipata del cantiere, orientando le decisioni dell’assessorato regionale e a catena degli altri enti coinvolti nell’iter. L’Assessorato regionale avrebbe emesso “a cascata” un decreto illegittimo in quanto l’Arta (autorità procedente), anziché seguire la scansione procedimentale prevista «ha immediatamente disposto la conclusione del procedimento». Ora riparte tutto da capo, per ordine del Tar.
T.A.R. CATANIA, (SICILIA) SEZ. I, 18/10/2022, N.2732 IL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA NON PUÒ ESSERE DETERMINATE PER BLOCCARE IN AREE NON VINCOLATE UN INVESTIMENTO SU ENERGIE RINNOVABILI.
Mario Cigliano2022-12-11T00:20:52+00:00December 11th, 2022|Categories: T.A.R|Tags: ILLEGITTIMITA', PARERE, PROGETTO, SOPRINTENDENZA, TAR. CONSIGLIO DI STATO|