La responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex articolo 146 della legge fallimentare ) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei predetti doveri. In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETA’. ALL’AMMINISTRATORE SPETTA LA PROVA DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE SOCIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE STESSE FINALITA’ SOCIALI. Cassazione civile , sez. I , 01/09/2023 , n. 25631
Mario Cigliano2023-12-26T12:04:40+00:00December 26th, 2023|Categories: Uncategorized|Tags: SOCIETA'|