La legge 130/2022 ha modificato l’art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/1992 in materia di processo tributario, stabilendo testualmente:”
L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato”.
In tale contesto l’Amministrazione finanziaria non può “adagiarsi” su interpretazioni “acritiche/cartolari” non supportate da specifici elementi di prova, limitandosi a rideterminare il reddito di società e soci attraverso meri artifici contabili.
I principi dello Statuto del contribuente, nonchè quelli del contraddittorio (art. 111 Cost) e del giusto processo (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 6 Convenzione dei diritti dell’uomo), impongono, pertanto, una condotta della P.A. improntata al principio della parità delle armi.
Va letta in tale contesto, essendo peraltro suscettibile di interpretazione analogica ed estensiva in ogni altra fattispecie similare di violazione dell’onere della prova, la seguente ultima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione:
Cassazione civile , sez. trib. , 22/09/2022 , n. 27709
“In tema di abuso del diritto non occorre che il Fisco dimostri la preordinazione delle condotte verso una finalità illecita. In materia tributaria, l’operazione economica che non trova giustificazione extrafiscale ed è diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d’imposta costituisce condotta abusiva e la prova del disegno elusivo incombe sull’Agenzia delle entrate, ma questa non si estende alla dimostrazione della necessaria preordinazione ex ante del compimento di tutti i negozi e i fatti giuridici che realizzano la fattispecie ben potendo essere dirimente un accordo stipulato tra le parti che ricostruisce il collegamento teleologico tra tutte le singole operazioni, sia anteriori alla sua stipula e sia poste in essere successivamente.”
Never give up!!