Tribunale I grado UE , sez. II , 15/12/2021 , n. 69
La questione relativa alla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, una volta sollevata dal richiedente il marchio oggetto di opposizione, deve essere risolta prima che sia presa una decisione sull’opposizione vera e propria e configura, in tal senso, una «questione preliminare». Il carattere specifico e preliminare di tale questione discende dal fatto che l’analisi dell’uso effettivo porta a stabilire se, ai fini dell’esame dell’opposizione, il marchio anteriore possa essere considerato registrato per i prodotti o i servizi interessati. Tale questione non rientra quindi nell’ambito dell’esame dell’opposizione vera e propria, vertente sull’esistenza di un rischio di confusione.