In tema di IVA, la distruzione di un bene strumentale e soggetto a risarcimento assicurativo – idonea ad interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte e l’utilizzazione del bene – non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui canoni di locazione finanziaria pagati successivamente alla sua distruzione, poiché la perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata, risultando irrilevante il rimborso assicurativo in ragione della estraneità del rapporto contrattuale stipulato fra l’utilizzatore del bene, poi distrutto, e il terzo assicuratore, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente.