L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (« direttiva sulle pratiche commerciali sleali» ), deve essere interpretato nel senso che può costituire una « pratica commerciale sleale», ai sensi di tale disposizione, la redazione, da parte di un’impresa di assicurazione, di un contratto collettivo tipo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento che non consente al consumatore che aderisce a tale contratto collettivo su proposta di una seconda impresa, contraente dell’assicurazione, di comprendere la natura e la struttura del prodotto assicurativo proposto nonché i rischi che vi sono connessi, e che tale impresa di assicurazione deve essere ritenuta responsabile di detta pratica commerciale sleale.
IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN SEDE DI ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI. TUTELA DEL CONSUMATORE. Ecco cosa dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Corte giustizia UE , sez. IX , 02/02/2023 , n. 208
Mario Cigliano2023-03-12T13:16:29+00:00March 12th, 2023|Categories: Investimenti|Tags: INVESTIMENTI|