Fare sempre attenzione a che il differimento della prima udienza avvenga ai sensi dell’art. 168 bis comma quinto c.p.c. e non già del comma quarto, ai fini della tempestiva costituzione per la proposizione di domande riconvenzionali e/o di chiamate in causa di terzi nonchè per la proposizione di eccezioni di rito e merito non rilevabili d’ufficio alla luce di consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui:”Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, comma 3, e 269 del Cpc, l’istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall’articolo 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell’osservanza di detto termine, stante l’esplicita previsione contenuta nello stesso articolo 166 del Cpc, per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all’udienza indicata nell’atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d’ufficio, ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 4, Cpc, in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.”