1) Sul punto è intervenuto il legislatore, il quale, con il D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, ha novellato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4 bis.
2) La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, i crediti contributivi e previdenziali e le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
3) La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella che non contiene pretesa impositiva;
4) Il ruolo è, invece, atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tra quelli impugnabili;
5) E’ impugnabile solo l’atto impositivo o di riscossione menzionato nell’estratto di ruolo;
6) Il comma 4 bis dell’art. 12 del Dpr n. 602/1973, come ultimamente modificato non è una norma d’interpretazione autentica, men che mai del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; né è norma è retroattiva.
7) Con la norma in questione, invece, il legislatore plasma l’interesse ad agire.
8) Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21).
9) L’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
10) Non è impugnabile l’estratto di ruolo che non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.