Gli articoli 17 e 18 della direttiva n. 28/2009/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 77/2001/CE e 30/2003/CE, come modificata dalla direttiva n. 1513/2015/UE, nonché gli articoli 29 e 30 della direttiva n. 2001/2018/UE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, devono essere interpretati nel senso che il sistema di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa nonché i sistemi volontari nazionali o internazionali previsti da tali articoli hanno lo scopo di valutare e dimostrare la sostenibilità delle materie prime e dei biocarburanti nonché delle loro miscele, e non di disciplinare la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento.