In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l’inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare ex post se, all’esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest’ultimo frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione ex ante , se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l’onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.