Ai sensi dell’ art. 96 del d.P.R. n. 207 del 2010 (applicabile giusta la previsione dell’ art. 216, comma 14 del d.lgs. n. 50 de 2016 ): “Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione delle procedure di gara di cui all’articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 95”.
La norma è chiara nell’indicare nel “ proponente ” – e non in altri – il soggetto che deve possedere in proprio i requisiti di partecipazione alla gara, ex art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016 .
Pertanto, in caso di società a responsabilità limitata, non è ad essa dato dimostrare il possesso di un requisito richiesto (nella specie fatturato medio) facendo riferimento a quello in possesso dei suoi soci, stante la sua natura di persona giuridica autonoma rispetto a questi ultimi e dotata di autonomia patrimoniale perfetta.
Pertanto, in caso di società a responsabilità limitata, non è ad essa dato dimostrare il possesso di un requisito richiesto (nella specie fatturato medio) facendo riferimento a quello in possesso dei suoi soci, stante la sua natura di persona giuridica autonoma rispetto a questi ultimi e dotata di autonomia patrimoniale perfetta.