La Corte di Giustizia (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo possa essere esercitato in forma congiunta (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l’interferenza in maniera penetrante nella gestione della società. Ciò non è precluso dall’art. 11, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 175 del 2016, il quale ha introdotto il divieto per gli statuti delle società a controllo pubblico di “istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”, atteso che tale norma è stabilita in relazione alle “società a controllo pubblico” disciplinate appunto dall’art. 11, e non è ripetuta nell’art. 16 dedicato invece alle società in house, la cui disciplina appare, quindi, speciale e derogatoria; pertanto, nel caso di società partecipata da più enti pubblici è consentito nell’ambito e ai fini dell’in house istituire organi speciali, come un comitato unitario per l’esercizio del controllo analogo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599 e 16 luglio 2020, n. 8028).