Ancora una volta ottenuta ragione!
Il Tribunale di Velletri con sentenza emessa in data odierna (27.10.2022) ha così statuito:”
…Accertata dunque la nullità parziale del contratto di fideiussione con riferimento alle clausole corrispondenti agli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 (numeri 2, 6 e 8), ne consegue che, per le specifiche ipotesi dalle stesse regolate, trova applicazione la disciplina codicistica…Nel caso in esame, la nullità della disposizione derogatoria determina ipso iure l’applicabilità dell’art. 1957, comma 1, c.c., e la presenza di clausole “a prima richiesta” nella fideiussione sottoscritta dall’opponente con la società creditrice non assume alcuna valenza preclusiva. A tal punto va precisato come sia irrilevante che, nel caso in esame, si tratti di “fideiussione specifica” anziché di c.d. fideiussione omnibus, poiché, per quanto qui d’interesse, risulta per tabulas come la fideiussione azionata in via monitoria contenga, rispettivamente all’art. 6 (rubricato “Responsabilità del fideiussore”), disposizioni relative alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all’art. 1957 c.c., certamente riconducibili all’art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, giudicato in contrasto con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
Emerge dunque con evidenza che, alla data della domanda monitoria ( 24.10.2019), il termine di sei mesi – decorrente dal 31/3/2013 e comunque dal 30/11/2017 – era ampiamente maturato, con conseguente estinzione della garanzia per fideiussione qui azionata.
Atteso quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato”.