In tema di accertamento tributario, l’effetto preclusivo all’annullamento d’ufficio dell’atto impositivo (o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento) derivante dall’ art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria include sia quelli dedotti che quelli deducibili, o rimasti assorbiti, in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, sicché l’atto impositivo la cui legittimità sia stata accertata con sentenza su cui si sia formato giudicato sia formale che sostanziale non è suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio.