In tema di società di comodo, in caso di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della normativa antielusiva, presentata ai sensi dell’ art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994 , dalle singole società controllate, sussistono i requisiti per ritenere superato in modo automatico il test di operatività anche per la società che rispetto ad esse svolge attività di holding, fatta salva la necessità di procedere ad una separata valutazione della eventuale attività residua, svolta da quest’ultima in modo autonomo, ma senza tener conto delle partecipazioni nelle società controllate in sede di determinazione dei coefficienti di redditività e di calcolo del reddito minimo presunto.