In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’esecuzione secondo la procedura di cui all’ art. 140 c.p.c. suppone l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall’ art. 139 c.p.c. , secondo l’ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore, con la conseguenza che l’omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell’atto rende illegittima l’adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso.
CASSAZIONE CIVILE , SEZ. TRIB. , 05/08/2021 , N. 22333.NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E DELLA CORRELATIVA ISCRIZIONE A RUOLO PER MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C. CON RIFERIMENTO ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO. PRINCIPIO DELLA NULLITA’ DERIVATA.
Mario Cigliano2021-09-29T11:38:37+00:00September 24th, 2021|Categories: Cassazione civile|Tags: TRIBUTARIO|