In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare in sede di impugnazione della cartella di pagamento l’operatività o meno del raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione alla notificazione dell’avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell’accertamento nei confronti del debitore principale.”.