Per effetto della stipulazione del mutuo individuale in favore degli assegnatari delle cooperative edilizie con contributo dello Stato, sorge il condominio fra gli assegnatari acquirenti perché l’edificio passa dal regime di proprietà indivisa a quello di proprietà frazionata, con la conseguente competenza dell’amministratore del condominio alla riscossione dei contributi condominiali, in quanto cessa, contemporaneamente, l’efficacia della normativa speciale dettata dal r.d. n. 1165 del 1938 e, conseguentemente, anche la rappresentanza, sostanziale e processuale, del presidente della cooperativa.