In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all’opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all’iniziativa dell’appaltatore, l’art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l’art. 1661 cod. civ. permette all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente.