2.1. Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza della deduzione difensiva avanzata dalla banca inerente all’inammissibilità “delle eccezioni sollevate in merito alla obbligazione garantita” da cui conseguirebbe il “difetto di legittimazione attiva dei fideiussori” (Ca. Ma., Ca. Ro. e Ca. Ro.), poiché basata sull’erroneo presupposto che determinate clausole delle fideiussioni in oggetto (rectius, nella fideiussione del 3.2.06, artt. 6-7-8) “qualificano la suddette scritture quali contratti autonomi di garanzia in cui manca il carattere di accessorietà rispetto all’obbligazione principale.” (v. pag. 10, punto 4 e pag. 12, punto 5 comparsa di costituzione banca).
Difatti, fermo il nomen iuris adottato dalla stessa banca opposta nei moduli poi sottoscritti dagli fideiussori/opponenti (oltre che nelle intimazioni di pagamento inviate dalla medesima banca in cui risulta utilizzato a più riprese il termine “fideiussione” e “fideiussore”, v. all.ti nn. 3 e 5, fasc. monitorio), si rileva che la specifica pattuizione delle clausole in oggetto da parte dei detti fideiussori, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Klima Car Service s.r.l., non comportano di per sé l’incompatibilità con le restanti clausole della fideiussione del 3.2.06 (né parte opposta ha offerto idonei elementi a sostegno di tale tesi) essendo, piuttosto, espressione del principio di autonomia contrattuale accordato dal nostro ordinamento ex art. 1322 c.c., pertanto, meritevole di tutela.
Né tantomeno può giungersi a diversa soluzione valorizzando la clausola di cui all’art. 7, la quale dispone che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, come sostenuto dalla difesa della banca, poiché il c.d. “pagamento immediato a semplice richiesta scritta” è una mera formula di stile che non vale di per sé a qualificare le dette fideiussioni quali contratto autonomi di garanzia.
Sul punto, secondo preferibile indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, è emerso che il criterio fondamentale di distinzione fra le due figure è, invece, basato sul confronto tra la prestazione del garante e quella garantita: ove quest’ultima risulti fungibile con l’obbligazione di garanzia (come nel caso di specie, trattandosi di obbligazione pecuniaria), si è in presenza di fideiussione; nel caso in cui, invece, la prestazione di garanzia svolga funzione compensativa del danno determinatosi in ragione dell’inadempimento dell’obbligato principale, e si sostanzi in una prestazione “qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale”, dovrà ravvisarsi il contratto autonomo di garanzia (Cfr. tra le tante App. Brescia, sent. n. 698/21).