Nel caso in esame, il locatore del bene immobile ad uso abitativo in questione, aveva sì richiesto il pagamento del canone sulla base di una pattuizione che si riferiva ad un contratto ab origine registrato, ma quest’ultima non era stata registrata, con la conseguenza che, per poter realizzare lo sfratto, il ricorrente avrebbe dovuto pagare l’imposta di registro per le annualità morose. Inoltre, non è stato dedotto che la parte locatrice avesse fittiziamente comunicato all’amministrazione finanziaria la cessazione del rapporto in data anteriore a quella reale, «così da impedire od ostacolare l’azione di verifica del dovuto da parte dell’amministrazione finanziaria medesima».
Indi per cui, ne consegue l’inammissibilità del ricorso in oggetto in quanto «il mancato versamento di alcune annualità della imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui alla norma dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto».