Così testualmente il Tar Trento ha motivato in merito all’abbattimento dell’orso JJ4:”
Ritenuto che le primarie necessità di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica perseguite con l’ordinanza impugnata possano esse opportunamente e contingentemente contemperate con la necessità che il Collegio statuisca ai sensi dell’art. 55 c.p.a. sul proposto incidente cautelare senza che medio tempore sopravvengano conseguenze irreparabili, e che pertanto sino all’esito della relativa udienza camerale l’ordinanza medesima possa essere sospesa interinalmente nel suo effetto di consentire l’immediata soppressione dell’orsa JJ4, la quale pertanto, nell’evenienza della sua cattura, dovrà essere reclusa in attesa dell’acquisizione di un formale parere reso dall’ISPRA circa la necessità della sua soppressione ovvero circa la possibilità di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori e senza che ciò comporti qualsivoglia spesa a carico della Provincia Autonoma di Trento o dello Stato”.