Il cliente adeguatamente informato dalla banca grazie a un «individualizzato colloquio verbale» della rischiosità dell’investimento non può poi chiedere all’Istituto di credito di essere ristorato della perdita invocando la nullità dell’ordine. La Cassazione delinea tre principi:
1) allorché si faccia luogo al compimento di un’operazione inadeguata occorre che l’intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso e in adesione alla regola “know your customer” (articolo 28, comma 1, Regolamento Consob 11522/1998), offra all’investitore, in assolvimento degli obblighi di informazione attiva (incarnazione della regola “know your product”), nell’individualizzato colloquio verbale (mirato a un’effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza rilevata dall’intermediario, che deve aver luogo prima che l’operazione sia posta in essere), tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni per le quali reputi che l’operazione sia inadeguata in modo che, anche riguardo a essa, la scelta che l’investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole;
2) se, ricevute le informazioni intese a evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione, l’investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l’autorizzi perciò in forma espressa, la dichiarazione che egli renda al riguardo in forma scritta è fonte di una presunzione che l’intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazioni inadeguate;
3) la presunzione che in tal modo si determina non vale a sollevare l’intermediario dall’onere di provare di aver assolto il dovere di informazione ove l’investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall’intraprendere l’operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull’intermediario l’onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti.