L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretati nel senso che qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.
CORTE GIUSTIZIA UE SEZ. VIII, 15/09/2022, N.347 NON VIOLA I PRINCIPI DELL’EQUO PROCESSO L’INTERROGATORIO DI UN TESTIMONE DA PARTE DELL’AVVOCATO MA IN ASSENZA DELL’IMPUTATO DA LUI DIFESO.
Mario Cigliano2022-12-11T16:13:26+00:00December 11th, 2022|Categories: Penale|Tags: CARTA DIRITTI FONDAMENTALI, CARTA SOCIALE EUROPEA, CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO, CORTE COSTITUZIONALE, DIRITTO CONTRADDITTORIO, DIRITTO DIFESA, GARANZIE, PRESUNZIONE INNOCENZA, PROCESSO, PROCESSO PENALE|