In tema di contratti bancari, l’ art 117 T.U.B . si pone in diretta correlazione con l’ art. 1375 c.c. nel prevedere, in ossequio al principio di buona fede contrattuale, che il contratto debba essere redatto in forma scritta (a pena di nullità), che una copia deve essere consegnata al correntista, che quest’ultimo potrà richiedere una copia del contratto sottoscritto anche successivamente, senza nessun limite temporale, di guisa che incombe sulla banca l’obbligo di conservare il contratto fino a quando sia decorso il termine di prescrizione decennale di eventuali diritti di credito. Peraltro, la norma non suppone l’incolpevolezza del correntista, ossia non stabilisce che il correntista possa richiederne copia solo nel caso abbia perduto quella che era in suo possesso, senza alcuna colpa.