Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’I.V.A. e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una cartiera o una società fantasma) e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Quest’ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
COMM. TRIB. REG. TORINO, (PIEMONTE) SEZ. II, 21/07/2021, N.598 NEL CASO IN CUI L’UFFICIO RITENGA CHE LA FATTURA CONCERNA OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI HA L’ONERE DI FORNIRE ELEMENTI PROBATORI DEL FATTO CHE L’OPERAZIONE FATTURATA NON È STATA EFFETTUATA.
Mario Cigliano2021-09-29T11:19:08+00:00September 25th, 2021|Categories: Tributario|Tags: TRIBUTARIO|