In base ad un orientamento consolidato (ribadito, da ultimo, da Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 368 ; cfr. anche Id., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 111) nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing, sussiste la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione che, pur non adottando provvedimenti illegittimi, tenga un non ispirato al canone di correttezza e buona fede e, perciò, lesivo delle legittime aspettative ingenerate nel contraente privato ovvero della sostenibilità circa il buon privato esito delle trattative.
Tale responsabilità va, in particolare, riconosciuta nel caso in cui l’Amministrazione dapprima pronunci (senza adeguata verifica delle effettive e concrete condizioni di attuabilità) la dichiarazione di pubblico interesse – approvando, senza riserve, il progetto proveniente dal promotore – e, successivamente, ne disponga il (pur legittimo) annullamento in autotutela, laddove si avveda di insuperabili ragioni ostative che avrebbero potuto (e dovuto) essere immediatamente rilevate, ovvero si risolva, comunque, ad una diversa valutazione della praticabilità (o della convenienza) dell’intervento o del ricorso allo strumento della finanza di progetto.