Le controversie relative all’adozione ed alla modificazione dello statuto della S.I.A.E., ente pubblico economico a base associativa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della formulazione ampia ed omnicomprensiva dell’art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2008 (disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori), dell’assoggettamento del predetto ente alle norme di diritto privato nonché della natura ed efficacia dello statuto, quale atto alla cui formazione concorre la volizione autonoma degli associati, espressa attraverso la deliberazione dell’assemblea, e che incide su posizioni degli stessi associati all’interno della società qualificabili come diritti soggettivi (nella specie le SS. UU. cassano la pronuncia del Consiglio di Stato, che aveva ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, in relazione all’impugnazione della modifica statutaria della S.I.A.E., portatrice di una limitazione del diritto di voto dei gruppi editoriali associati, deliberata il 26 gennaio 2018 e approvata con Dpcm 16 marzo 2018, cioè successivamente alla modifica dell’art. 180 della legge n. 633 del 1941 stabilita dall’art. 19 del d.l. n. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017 recante liberalizzazione in materia di collecting societies).
Cassazione civile sez. un., 28/04/2020, n.8238 Le controversie relative all’adozione ed alla modificazione dello statuto della S.I.A.E., ente pubblico economico a base associativa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario
Mario Cigliano2021-09-05T15:58:29+00:00September 5th, 2021|Categories: Cassazione civile|Tags: SIAE|